Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi
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cento più uno dei voti validi; 6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di
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suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni
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scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. I
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l'articolo 8, è inserito il seguente: « Art. 8-bis. - Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata